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[1]Le guardie di citta' sono nominate dal prefetto, previa deliberazione di un Consiglio d'arruolamento composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario, con l'assistenza di un medico militare.
[2]Nelle deliberazioni in caso di parita' prevale il voto del presidente.
[3]Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19, fara' parte del Consiglio di arruolamento anche il sindaco.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 4 maggio 1892
