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[1]Sono ufficiali di pubblica sicurezza i questori, gli ispettori, i vice-ispettori e i delegati.
[2]Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
