Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le guardie di citta' hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

[2]Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o piu' comuni, la polizia municipale sara' pure affidata alle guardie di citta' con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

[3]I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di citta'. In questo caso sara' provveduto con decreto reale.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-12-21;7321~art19 · fonte del testo

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