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Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciute dal prefetto.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
