Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Senza pregiudizio dell'azione penale, e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:
[2]1. rifiuti od ometta volontariamente di compiere o non compia con diligenza i suoi doveri di servizio;
[3]2. riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per se' o per altri, in danaro o in altra utilita', per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli e' dovuta o ne accetti la promessa;
[4]3. rilasci certificati non conformi al vero sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche e sulle qualita' morali di taluno, ovvero alteri la verita' nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati od altri documenti;
[5]4. conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;
[6]5. accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per se' o per altri qualsivoglia prestazione od utilita' per la concessione o per la consegna dei medesimi ovvero ne accetti la promessa;
[7]6. conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennita' a persone non indigenti o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;
[8]7. rechi offesa all'altrui liberta' personale;
[9]8. comprometta con fatti gravi la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
