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[1]Un Consiglio di amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'interno, e' chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.
[2]Il Consiglio e' composto del sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza del Regno, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte e di due capi di divisione del Ministero dell'interno scelti dal ministro.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
