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Ai prefetti che attualmente si trovano in aspettativa per motivi di salute, sara', a decorrere dal giorno primo del mese successivo alla data della promulgazione della presente legge, regolato l'assegno di aspettativa, in conformita' dell'art. 2.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
