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Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualita' di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti verra' accordata ai prefetti per una sola volta un'indennita' corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
