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[1]Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio senza che i prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno collocati in disponibilita' col trattamento stabilito dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.
[2]Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
