Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio e' conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi ne' minore della meta' dello stipendio se conteranno dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore della meta' ne' minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
