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[1]I prefetti del Regno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per ragioni di servizio indipendentemente dai motivi stabiliti dalle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 aprile 1864, n. 1731.
[2]L'aspettativa per motivi di servizio non eccedera' la durata di un anno.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
