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[1]L'assegnazione dei 17 milioni di cui all'articolo precedente dovra' essere erogata alle operazioni di mutuo per le quali furono presentate domande da Comuni, da Istituti autonomi per case popolari, da Societa' cooperative e da Enti privati al Ministero dell'industria e del commercio, ed esso abbia in argomento emesso un formale impegno, provvisorio, subordinato all'adempimento di condizioni che si siano verificate.
[2]Uguale erogazione potra' essere autorizzata, su parere del Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie, nei riguardi:
- a)delle Societa' cooperative di Roma e di Napoli che abbiano affidato le costruzioni all'Unione edilizia nazionale, le prime a tutto il 31 dicembre 1920 e le seconde in virtu' dell'art. 32 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, nel complessivo importo di' contributo per L. 2.919,620;
- b)delle domande presentate da Comuni e dagli Enti autonomi di cui al n. 3 dell'art. 7 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, al Ministero d'industria e commercio fino al 31 marzo 1921, e per le quali non esiste alcun impegno;
- c)delle riserve per mutui suppletivi necessari per ultimare le costruzioni in corso, fino all'importo di contributo per L. 2.766.992.
Testo in vigore dal 23 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
