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[1]Per le opere definitive di sistemazione delle strade provinciali di Trapani rese necessarie dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-919, la Provincia, senza pregiudizio dei concorsi e dei sussidi previsti dalle leggi generali e speciali, per la parte a carico del suo bilancio, e' autorizzata a contrarre mutui al tasso di favore del 2 per cento con la Cassa depositi e prestiti per l'ammontare complessivo non superiore a lire
[2]2 900.000.
[3]La differenza degli interessi sara' a carico del tesoro.
[4]La provincia di Trapani formera' entro il 31 dicembre 1921 l'elenco delle strade di cui sopra, da approvarsi dall'ufficio del genio civile.
[5]Ordiniamo che la presento, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge.
[6]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1921.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Micheli - De Nava - Soleri.
[9]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
