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[1]I lavori di cui alla lettera a) del precedente art. 1 possono essere eseguiti dai Comuni in base a perizia sommaria approvata dal genio civile e con anticipo da dello Stato pari ai 9 decimi della spesa, a norma dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.
[2]La rate di saldo dovuta ai Comuni e il concorso alla provincia di Trapani, saranno corrisposti su certificato di regolare esecuzione rilasciato dal genio civile.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
