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[1]Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;
- a)lire 200.000 come prima assegnazione per provvedere - a carico dello Stato - nei Comuni della provincia di Trapani gravemente danneggiati da alluvioni e frane dell'Inverno 1918-19 e da indicare con decreto del ministro dei lavori pubblici, allo sgombro di frane ed al ripristino del transito lungo le strade comunali interne ed esterne, anche mulattiere, purche' costituiscano l'unico accesso ad abitati;
- b)lire 300.000 per concorso straordinario alla provincia di Trapani, per lavori di sgombro e di ripristino di transito lungo le strade provinciali danneggiate dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-19.
[2]L'assegnazione complessiva di L. 500.000 sara' fatta con istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la denominazione:
[3]«Provvedimenti per il ripristino del transito nelle strade della provincia di Trapani e dei comuni della stessa, gravemente danneggiati dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-919».
[4]Lo stanziamento sara' fatto nel detto capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per decreto del ministro del tesoro, con contemporanea diminuzione di eguali somme sugli stanziamenti di altri capitoli di parte straordinario del bilancio stesso.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
