Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In relazione agli aggravi che il bilancio dell'Eritrea avra' per quanto e' stabilito dall'articolo precedente, il contributo, dello Stato nelle spese dell'Eritrea, che attualmente e' di L. 6.350.000. e' portato aL. 6.450.000 per l'esercizio 1915-916, a L. 6.550.000 per l'esercizio, 1916-917 e a L. 6.650.000 per l'esercizio 1917-918 e pei successivi;
tolto: La somma da spendere, esercizio per esercizio, nei lavori indicati alla lettera d) dell'articolo precedente non dovra' essere inferiore a quella che residuera' dall'aumento di contributo concesso, dopo aver provveduto alle spese derivanti dalla attuazione dei provvedimenti dei quali e' cenno alle lettere a), b) e c) dell'articolo stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1915-04-01;448~art3 · fonte del testo
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