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[1]Le facolta' conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni. A tale fine il limite di spesa, di cui al quarto comma dell'art. 1, e' elevato dell'importo degli stipendi e delle indennita' di carica, assegnate al dipendente personale, nonche' dell'ammontare delle indennita' di direzione o di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse.

[2]Le disposizioni, di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, nonche' per l'Avvocatura erariale; e pei provvedimenti, che all'uopo saranno adottati, pel secondo e pel terzo comma dell'articolo primo, si seguiranno le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

[3]Nulla pero' sara' innovato rispetto alle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

[4]Il Governo stabilira' le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformita' delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

[5]Potra' anche il Governo aumentare le tasse di pubblico insegnamento.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art12 · fonte del testo

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