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I membri della Commissione per le sostanze radioattive, i funzionari del R. ufficio geologico e del Corpo Reale delle miniere, nonche' le persone a cio' delegate dal Ministero di agricoltura hanno facolta' di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali anche se gia' utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
