Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Spetta alla Commissione, oltre agli altri compiti indicati negli articoli, precedenti e successivi, di dare parere:
- a)sule questioni riflettenti l'applicazione della presente legge e gli studi in genere sul materiale radioattivo;
- b)sulle domande di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive in genere;
- c)sui progetti di ricerca o di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive, o di elaborazioni di materie continenti sostanze radioattive o derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura;
- d)sull'eventuale concessione dell'industria privata delle ricerche e coltivazioni promosse dallo Stato;
- e)sulle domande per esportazione delle sostanze radioattive.
[2]La Commissione puo' fere ogni altra proposta al ministro per il pronto e migliore raggiungimento dei fini della presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
