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[1]Il Ministero di agricoltura ha facolta' di ricercare coltivare direttamente le sostanze minerali radioattive.
[2]Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia e con la forma di gestione diretta o per appalto.
[3]Per tali operazioni e' riconosciuta al Ministero di agricoltura la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che lo contengono, salvo i dovuti risarcimenti.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
