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[1]E' in facolta' del Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilita' la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle materie che le contengono al proprietario, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario la indennita' corrispondente alla utilita' di cui e' privato in conseguenza della espropriazione.

[2]Qualora la indennita' non sia accettata, la contestazione e' deferita al giudizio di una Commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un terzo arbitro, che presiede la Commissione, nominato dal presidente del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-12-03;1636~art3 · fonte del testo

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