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[1]Per il conseguimento dei fini della presente legge, sono messi a disposizione del Ministero di agricoltura:
- a)lo stanziamento annuo, in apposito capitolo del bilancio, della somma di L. 200.000;
- b)i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'art. 14;
- c)i contributi fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche Amministrazioni, da Istituti scientifici o da privati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]MUSSOLINI - DE CAPITANI D'ARZAGO - OVIGLIO - DE STEFANI - TANGORRA - DIAZ - GENTILE.
[6]Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
