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[1]Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il Regno, e in quanto non e' disposto dalla presente legge, il decreto-legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.
[2]Al parere del Consiglio superiore delle miniere, prescritto dall'art. 12 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, e' sostituito quello della Commissione istituita con l'art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
