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[1]Le infrazioni agli articoli 10 e 11 delle presunte legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10.000.
[2]Le infrazioni a tutte le altre disposizioni della legge stessa sono punite con multa fino a lire 5000.
[3]In caso di infrazione accertata e giudicata, le quantita' di sostanze radioattive, di materie che le contengono o di derivati, che si riferiscono alla infrazione, sono confiscate a favore dello Stato.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
