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[1]I possessori di sostanze radioattive dovranno chiedere che la Commissione provveda per la misura o il campionamento di esse.
[2]Le norme per le misura, e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento che determina anche lei tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
