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[1]Il Ministero di agricoltura potra' fornire, su conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive, agli Istituti scientifici che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.
[2]Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o di studi sulle sostanze radio-attive o sulle materie che le contengono.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
