Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero di agricoltura potra' fornire, su conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive, agli Istituti scientifici che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

[2]Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o di studi sulle sostanze radio-attive o sulle materie che le contengono.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-12-03;1636~art13 · fonte del testo

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