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[1]A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive o i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, e' fatto obbligo della denunzia delle quantita' e qualita' possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprieta' a qualsiasi titolo.
[2]Il termine e le modalita' per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.
[3]Nei rapporti dei possessori di cui al presente comma, e' applicabile la disposizioni, dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 22 dicembre 2008
