Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Il direttore generale dell'Istituto nazionale e' nominato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennita' del direttore generale.
[2]Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.
[3]Il direttore generale non puo' essere rimosso ne' sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
