Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio d'amministrazione propone lo statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:
[2]1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie; 2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze; 3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni; 4° sui regolamenti interni di amministrazione; 5° sulla gestione e l'impiego dei fondi; 6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia; 7° sui bilanci; 8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda; 9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.
[3]Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.
[4]Lo statuto disciplinera' l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione. Disciplinera' inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.
[5]Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8, saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
