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[1]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio nominera', su proposta del Consiglio d'amministrazione, due consiglieri, i quali, insieme al presidente e al direttore generale, costituiranno un comitato permanente.
[2]Le attribuzioni del comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
