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[1]I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo statuto organico, che determinera' pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.
[2]Con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri d'amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
