Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere e' punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

[2]Nel caso di piu' contravvenzioni a questa disposizione la multa sara' sempre applicata nella misura del 20 per cento.

[3]In caso di recidiva la multa sara' raddoppiata.

[4]Le anzidette penalita' non si applicano agli assicurati.

[5]L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo e' devoluto per meta' alla Cassa nazionale di previdenza e sara' attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra meta' e' devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo statuto.

[6]Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non puo' essere esercitata alcuna azione nel Regno.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art4 · fonte del testo

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