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[1]Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere e' punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.
[2]Nel caso di piu' contravvenzioni a questa disposizione la multa sara' sempre applicata nella misura del 20 per cento.
[3]In caso di recidiva la multa sara' raddoppiata.
[4]Le anzidette penalita' non si applicano agli assicurati.
[5]L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo e' devoluto per meta' alla Cassa nazionale di previdenza e sara' attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra meta' e' devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo statuto.
[6]Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non puo' essere esercitata alcuna azione nel Regno.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
