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[1]L'Istituto nazionale sara' libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

[2]Le somme che l'Istituto nazionale dove versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art31 · fonte del testo

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