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[1]Le disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano:
[2]1° agli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;
[3]2° alle Casse di previdenza gia' riconosciute per decreto reale; 3° alle societa' di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle L. 1000 o una rendita non superiore alle L. 400 annue;
[4]4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;
[5]5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
