Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano:

[2]1° agli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

[3]2° alle Casse di previdenza gia' riconosciute per decreto reale; 3° alle societa' di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle L. 1000 o una rendita non superiore alle L. 400 annue;

[4]4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

[5]5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art3 · fonte del testo

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