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[1]Le compagnie e le imprese che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
[2]L'autorizzazione e' data con decreto Reale ed e' subordinata alle seguenti condizioni:
[3]1° che le imprese assicuratrici cedano all'istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge; 2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del Debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la meta' dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi; 3° che le imprese assicuratrici depositino presso il ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.
[4]Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.
[5]Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'art. 4.
[6]Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non e' trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal ministero di agricoltura, industria e commercio, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.
[7]Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto nazionale di assicurazioni, di cui all'art. 28, si intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto nazionale ai termini del presente articolo.
[8]La cessione dei rischi sara' assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale potra' cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 novembre 1922, n. 1639, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l' articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sono prorogate al 30 giugno 1923".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1923 al 14 maggio 1923
