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[1]L'istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana accettera' la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, a condizione che le imprese cedenti versino, od assicurino con valide garanzie giudicate tali dal Consiglio d'amministrazione, all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.
[2]La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato che giudichera' con le norme di procedimento che saranno determinate dal regolamento.
[3]Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.
[4]Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformita' dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.
[5]Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
