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[1]Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitino l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al ministero di agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalita', indicare il saggio d'interesse che servi' di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

[2]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio controllera', ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalita' effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

[3]Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno e nell'altro di questi elementi, il ministero d'agricoltura, industria e commercio procedera' alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art27 · fonte del testo

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