Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitino l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al ministero di agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalita', indicare il saggio d'interesse che servi' di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.
[2]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio controllera', ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalita' effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.
[3]Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno e nell'altro di questi elementi, il ministero d'agricoltura, industria e commercio procedera' alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
