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[1]E' ammesso per i soci delle associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che puo' essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal commissario regio degli accertamenti di cui e' cenno nel comma 2° dell'articolo precedente nella Gazzetta ufficiale e nel foglio degli annunzi ufficiali della provincia nella quale ha sede l'associazione.

[2]I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volonta' del recesso si intenderanno, se operai, inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

[3]Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art23 · fonte del testo

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