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[1]E' vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

[2]Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvedera', entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario Regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procedera' allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonche' delle quote percentuali loro spettanti.

[3]Il commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle societa' di commercio.

[4]Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[5]Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti delle tasse di registro e bollo.

[6]A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosita' non che le eliminazioni per morte.

[7]Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo statuto dell'associazione e dalle disposizioni della presente legge.

[8]Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'art. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art22 · fonte del testo

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