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[1]Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, cognome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.
[2]Il repertorio sopra indicato sara' dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.
[3]La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potra' essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata, saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'art. 4 della presente legge.
[4]Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denunzia dei contratti, provvedera' il ministero di agricoltura, industria e commercio ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale incorrera' in una pena pecuniaria di lire cinquemila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.
[5]Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunziata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potra' essere minore di lire cento.
[6]A decorrere dal termine indicato nel primo comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunzie fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna e, nel caso di mancata o insufficiente denunzia, provvedere alla denunzia delle polizze da essi stipulate.
[7]Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso ai termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.
[8]Trascorso il tempo utile per le denuncie delle polizze, cosi' da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conservano sempre il diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
