Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

[2]Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 145 del Codice di commercio.

[3]Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art20 · fonte del testo

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