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[1]I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.
[2]Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 145 del Codice di commercio.
[3]Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
