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[1]Le societa', associazioni, compagnie, imprese e privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni, garanzie, compensi o indennita' per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.
[2]Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'art. 20. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
