Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le societa', associazioni, compagnie, imprese e privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni, garanzie, compensi o indennita' per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

[2]Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'art. 20. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art2 · fonte del testo

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