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[1]Gli utili dell'Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
[2]I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 44.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
