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[1]Gli utili dell'Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

[2]I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-04-04;305~art16 · fonte del testo

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