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[1]Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo statuto.
[2]Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilita' patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:
[3]1° in titoli del debito pubblico consolidato del Regno d'Italia; 2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 3° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo; 5° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualita' dovute dallo Stato italiano; 6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto; 7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purche' liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva; 8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di pieta', delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, numero 335, e 13 luglio 1910, n. 444.
[4]Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
