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[1]Dagli utili netti annuali si preleveranno:
- a)una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;
- b)la quota destinata, a norma dello statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;
- c)la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico e di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 21 APRILE 1919, N. 603, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che "[...]; le somme ivi indicate saranno acquisite al tesoro dello Stato".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1920 al 14 maggio 1923
