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[1]L'Istituto ha, nei limiti e colle modalita' determinate dallo statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.
[2]Gli impiegati dell'Istituto non sono ne' potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello statuto.
[3]Lo statuto determinera' pure le norme per la retribuzione degli impiegati.
[4]All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.
[5]Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dallo Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.
[6]Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
