Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per la riscossione delle entrate patrimoniali dei canoni e di ogni altro provento periodico derivante dalla vendita dell'energia, nonche' delle somme di cui gli amministratori, il direttore, gli impiegati ed i terzi venissero dichiarati contabili a termine del terzo comma dell'articolo precedente, si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639.
[2]Le riscossioni da eseguirsi fuori del comune di Napoli possono essere effettuato mediante delegazione sui tesorieri od esattori dei Comuni in cui esse hanno luogo.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
