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[1]I componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati, i quali, senza legalo autorizzazione, abbiano ordinato spese o contratto impegni e tutti coloro che si siano ingeriti nel maneggio di denaro o valori dell'Ente, ne rispondono in solido ed in proprio, e le relative cause sono di competenza della Commissione Reale in primo grado e della Corte dei conti in grado di appello nell'esame e giudizio dei conti.
[2]La responsabilita' per le speso deliberate d'urgenza dal consigliere delegato in luogo e vece del Consiglio di amministrazione cessa solamente allorquando ne sia intervenuta la ratifica da parte del Consiglio stesso.
[3]I componenti del Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati sono responsabili delle carte loro affidate; occorrendo consegnarle ad altri per ragioni di servizio, si dovranno osservare le forme stabilite nel regolamento interno e le persone che le avranno ricevute ne rimarranno alla loro volta responsabili.
[4]L'autorita' giudiziaria potra' ordinare il sequestro giudiziario delle carte presso i detentori.
[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
