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[1]Il direttore e' nominato dal Consiglio di amministrazione e deve prima di assumere l'ufficio, prestare la cauziono prescritta dal regolamento interno.
[2]Le norme per la nomina del direttore degli altri impiegati, nonche' le attribuzioni del direttore, saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
[3]Non possono conseguire la nomina a direttore o ad impiegato, i componenti il Consiglio di amministrazione od i loro parenti ed affini fino al terzo grado.
[4]Ai provvedimenti riguardanti il direttore ed il personale sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, n. 12, o 2, n. 2, del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639.
[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
