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[1]Non possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione coloro che hanno lite vertente con l'Ente, e coloro che sono proprietari, comproprietari od amministratori, soci, stipendiati o salariati di imprese esercitanti lo stesso servizio cui e' destinato l'Ente o servirsi, industrie od atti di commercio strettamente con- nessi al servizio stesso ed in genere tutti coloro che sono interessati in dette imprese, servizi, industrie ed atti o che, comunque, vi prestano abitualmente l'opera propria.
[2]Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione il direttore e gli impiegati dell'Ente, ne' i loro parenti od affini fino al terzo grado.
[3]Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Tale incompatibilita' colpisce tanto i membri di diritto quanto gli elettivi; verificandosi fra questi ultimi resti escluso il meno anziano; verificandosi fra un membro di diritto ed uno elettivo resta escluso il secondo.
[4]Se il Consiglio di amministrazione e' disciolto, i membri di esso non possono essere rinominati se non dopo trascorso un biennio dallo scioglimento.
[5]La ineleggibilita' o la incompatibilita' e' pronunciata, previa notificazione all'interessato, il quale puo' presentare le sue deduzioni nel termine di dieci giorni, dal ministro dell'interno, sentita la Commissione Reale per la municipalizzazione dei pubblici servizi, costituita ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867.
[6]Il provvedimento del ministro dell'interno e' definitivo.
[7]I membri eletti dal Consiglio comunale e quelli di nomina governativa, che non intervengano senza giustificate ragioni a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza promossa dal Consiglio di amministrazione su proposta del presiedente o di uno dei consiglieri o dell'ispettore governativo di cui all'art. 15 del presento decreto, e' pronunziata, previa notificazione all'interessato, il quale puo' presentare le sue deduzioni entro dieci giorni, del ministro dell'interno. Tale pronuncia ha carattere definitivo. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253
3Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5, 7, 12, 15, 28, 29 della legge 24 marzo 1921, n. 375, per l'Ente autonomo «Volturno» in Napoli, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti consuntivi si applicheranno le norme della legge comunale e provinciale".
Testo in vigore dal 20 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
